Intestazione

Per realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti gli organi collegiali (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni

Collegio dei docenti - Art. 7 del T.U. ( D.lgs.vo 16/04/94, n° 297)
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva- Art. 8 - 9 e 10 del T.U. ( D.lgs.vo 16/04/94, n° 297)
Consigli di intersezione e di interclasse
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti- Art. 11 del T.U. ( D.lgs.vo 16/04/94, n° 297)
Assemblee dei genitori-Art. 15 del T.U. ( D.lgs.vo 16/04/94, n° 297)
 

Collegio dei docenti - Art. 7 del T.U. ( D.lgs.vo 16/04/94, n° 297)

Composizione, funzionamento e competenze del Collegio dei docenti, sono disposti dall’art. 7 del D.lgs.vo 16/04/94, n° 297 e, con particolare riferimento agli Istituti Comprensivi, dall’O.M. 4/09/95 n° 267 e dalla C.M. 4/09/95, n° 268.

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

Inoltre, con riferimento alla normativa adottata, successivamente all'approvazione del T.U., nell'ambito del processo volto a riconoscere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si segnala l'art.3, co.3, del D.P.R. n.275 del 19995, che assegna al collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e (per la scuola secondaria superiore) degli studenti, il compito di provvedere all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (POF), ai fini della successiva adozione da parte del consiglio di circolo o dì istituto.

 

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Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva- Art. 8 - 9 e 10 del T.U. ( D.lgs.vo 16/04/94, n° 297)

Il consiglio di circolo o di istituto, composto in numero variabile secondo le dimensioni della scuola da rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, dei genitori degli studenti e - nella scuola secondaria superiore - degli studenti stessi, nonché dal preside; esso è presieduto da uno dei membri eletti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni ed elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, un impiegato amministrativo, tecnico o ausiliario, due genitori (un genitore ed un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore); sono membri di diritto della giunta esecutiva il preside, che la presiede, ed il capo dei servizi di segreteria dell'istituto, che svolge funzioni di segretario (art. 9 del T.U.).
Le attribuzioni del consiglio di istituto e della giunta esecutiva sono poi definite nell'art:. 10 del T.U. Il consiglio di istituto elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento6; esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto ed ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola in tutta una serie materie tra le quali si segnalano la definizione dei criteri generali per la programmazione educativa e dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno. La giunta esecutiva ha funzioni istruttorie rispetto all'attività del consiglio e cura l'attuazione delle relative delibere; essa ha inoltre competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.
Inoltre, con riferimento alla normativa adottata, successivamente all'approvazione del T.U., nell'ambito del processo volto a riconoscere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si segnalano, in particolare:

    - l'art.3, co.3, del D.P.R. n.275 del 1999, che ha attribuito al collegio di circolo o di istituto il compito di adottare il Piano dell'offerta formativa (POF), previamente elaborato dal collegio di docenti sulla base di determinati criteri (sui quali v. supra).

    - l'art.4, comma 4, del D.P.R. n.267 del 1996, che ha attribuito al collegio di circolo o di istituto il compito di deliberare, in coerenza con le finalità formative istituzionali, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare agli studenti medesimi, nonché le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio.

    - l'art.3, comma 4, del D.M. n.44 del 2001, che attribuisce al consiglio di istituto o di circolo il compito di adottare la delibera di approvazione del "documento contabile annuale".

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Consigli di intersezione e di interclasse

Composizione, funzionamento e competenze dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono disciplinati dagli artt. 5, 126, 145, 167, 177 e 277 del D.Lgs.vo 16/04/94 n° 297 e, con particolare riferimento agli Istituti Comprensivi, dall’O.M. 4/09/95 n° 267 e dalla C.M. 4/09/95, n° 268.
Il consiglio di intersezione (nelle scuole materne), di interclasse (nelle scuole elementari) oppure di classe (negli istituti secondari), presieduto dal direttore didattico o dal preside (ovvero da un docente da questi delegato) e composto dai docenti di ogni singola sezione o classe, nonché da rappresentanti
eletti dai genitori degli alunni e (nella scuola secondaria superiore) dagli alunni stessi.
In particolare,

  1. del consìglio di intersezione fa parte un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna delle sezioni interessate;
  2. del consiglio di interclasse fa parte un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna delle classi interessate;
  3. del   consiglio  di  classe  delle  scuole  medie  fanno  parte  quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
  4. del consiglio di classe delle scuole secondarie superiori fanno parte due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, nonché di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; spettano inoltre a tali organi, ma con la sola presenza dei docenti, le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, nonché quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni (art. 5 del T.U.);
Composizione, funzionamento e competenze del Comitato di valutazione del servizio dei docenti sono disposti dall’art. 11 del D.Lgs.vo 16/04/94 n° 297 e, con particolare riferimento agli Istituti Comprensivi, dell’O.M. 4 agosto 1995 n° 267 e dalla C.M. 4 agosto 1995, n° 268.

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Comitato per la valutazione del servizio dei docenti- Art. 11  del T.U. ( D.lgs.vo 16/04/94, n° 297)

1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.

 
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Assemblee dei genitori-Art. 15 del T.U. ( D.lgs.vo 16/04/94, n° 297)

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

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